In materia di riposo settimanale, di congedo ordinario, di congedo straordinario, di aspettativa e disponibilita' si applicano al personale di ruolo degli uffici locali, le norme vigenti per i dipendenti civili di ruolo dello Stato. Ai direttori o reggenti di ufficio locale ed ai titolari o reggenti di agenzia, il congedo, ordinario e' concesso dal direttore provinciale o, per sua delega, dal capo del competente reparto della Direzione provinciale. Agli ufficiali ed agli agenti, o reggenti il congedo ordinario e' concesso dal titolare dell'ufficio. Il congedo straordinario per il personale di cui al primo comma e' concesso, con le modalita' ed entro limiti di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal direttore provinciale e il quale emettera' entro il mese di gennaio l'ordinanza concernente i periodi di congedo straordinario accordato nel corso del precedente anno solare. Con provvedimento del direttore provinciale viene disposto per il personale di ruolo degli uffici locali il collocamento in aspettativa per qualsiasi motivo.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art43 · fonte del testo

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