Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2006 al 3 agosto 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Trani, sezione distaccata di Andria,…
Art. 25 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 300 c.p.c.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1970 al 1 gennaio 2006. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 19 lettere a) e b) ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonche' dei relativi interessi e spese. Nel caso previsto alla lettera c) del primo comma dell'articolo 19, l'impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno e' surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209
Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art29 · fonte del testo
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