Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1977 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di potenza superiore ai 3 HP, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilita' civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1976, N. 857, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 FEBBRAIO 1977, N. 39)). 2 Ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'articolo 1.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1978

Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le modifiche apportate dall'art. 1 del presente decreto, agli articoli 1, secondo e terzo comma, 2 e 4, lettera c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1978.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1977 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1977

Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1970 al 27 febbraio 1977. 23 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… dalla assicurazione della responsabilita' civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone. tolto: L'obbligo di assicurazione non riguarda la responsabilita' per danni riportati dalle persone trasportate, salvo che si tratti di natanti adibiti a servizio pubblico aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1976, N. 857, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 FEBBRAIO 1977, N. 39. Ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'articolo 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le modifiche apportate dall'art. 1 del presente decreto, agli articoli 1, secondo e terzo comma, 2 e 4, lettera c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1978.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art2 · fonte del testo

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