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I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di potenza superiore ai 3 HP, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilita' civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone. L'obbligo di assicurazione non riguarda la responsabilita' per danni riportati dalle persone trasportate, salvo che si tratti di natanti adibiti a servizio pubblico. Ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'articolo 1.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 27 febbraio 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art2 · fonte del testo

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