Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/1979

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 32 della

legge 24 dicembre 1969, n. 990; art. 2 d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973

(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti - regolamento di

esecuzione) promossi con le ordinanze emesse il 26 marzo 1977 dal

pretore di Pisa nei procedimenti penali a carico di Farnesi Enrico,

Orsolini Gabriella, Rossellini Romano, Sepe Giuseppe e Baglini

Giuliano, iscritte ai nn. 222,223,224,225 e 240 del registro ordinanze

1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 162 e

176 dell'anno 1977;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

ritenuto che con cinque ordinanze di identico contenuto, emesse il

26 marzo 1977 dal pretore di Pisa nei procedimenti penali a carico di

Farnesi Enrico, Orsolini Gabriella, Rossellini Romano, Sepe Giuseppe e

Baglini Giuliano (reg. ord. nn. 222 a 225, 240/1977), è stata

sollevata questione di costituzionalità dell'art. 2 d.P.R. 24 novembre

1970, n. 973, regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969,

n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in

riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sul

riflesso che la disposizione impugnata, per essere contenuta in

regolamento d'esecuzione, non può, con definire in circolazione anche

i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste

equiparate, estendere la incriminazione, comminata dall'art. 32 della

citata legge 990/1969, a carico di chi pone in circolazione veicoli

non coperti da assicurazione; che le ordinanze, regolarmente

notificate e comunicate, furono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn.

162 e 176 del 15 e 29 giugno 1977; che nessuna parte si è costituita

né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri;

che i cinque procedimenti per la identità dell'oggetto vanno riuniti;

considerato che la questione, secondo ebbe a giudicare la Corte,

proprio con riferimento al d.P.R. 973/1970, cui negò forza di legge

con sentenza 56/1975 (nello stesso senso, a proposito del r.d. 6

maggio 1940, n. 635, regolamento di esecuzione del t.u.p.s. 773/1931,

ord. 49/1962), è inammissibile;

visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9

delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'art.

2 d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, sollevata dal pretore di Pisa con

ordinanze del 26 marzo 1977, in riferimento all'art. 25, comma

secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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