[1]Articolo IV

[2]1. L'aeromobile impiegato nei servizi aerei internazionali, di cui al presente Accordo, da parte della compagnia aerea designata da una Parte Contraente, come pure le provviste di carburante e di lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e il normale equipaggiamento a bordo di tale aeromobile saranno esenti da dazi doganali, tasse d'ispezione e qualsiasi altro onere fiscale all'atto dell'arrivo sul territorio dell'altra Parte Contraente. 2. Da detti dazi doganali e oneri fiscali, ad esclusione degli oneri relativi a servizi resi, saranno anche esenti:

  • a)carburante, lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio e il normale equipaggiamento portato a bordo e immagazzinato sul territorio di una Parte Contraente dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e destinati ad essere utilizzati esclusivamente da tale compagnia aerea;
  • b)carburante, lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio e il normale equipaggiamento imbarcati sul territorio dell'altra Parte Contraente dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, nel corso dell'esercizio dei servizi concordati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle Autorita' di tale altra Parte Contraente, e destinati ad essere utilizzati e consumati esclusivamente durante il volo. 3. I materiali che godono delle esenzioni di cui ai precedenti paragrafi non dovranno essere utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei e debbono essere riesportati in caso di mancata utilizzazione, salvo che non venga loro concesso il permesso di immissione sul mercato interno, conformemente alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. 4. Le esenzioni stabilite nel presente Articolo ed applicabili anche a quella parte dei sunnominati materiali utilizzata o consumata nel corso del volo sul territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, possono essere soggette a conformarsi a particolari formalita', applicabili di norma su detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-06;868~artiv · fonte del testo

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