Esenzione dai diritti doganali, spese d'ispezione ed oneri fiscali

  • 1)Gli aeromobili della Compagnia aerea designata da una delle Parti contraenti, impiegati nell'esercizio dei servizi internazionali previsti dal presente Accordo, nonche' le forniture di carburanti e lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento (dotazione) normale di bordo di detti aeromobili sono esentati, al momento del loro arrivo nel territorio dell'altra Parte contraente, dal pagamento dei diritti doganali, delle spese d'ispezione e di ogni altro onere fiscale sempre che tali equipaggiamenti e rifornimenti rimangano a bordo degli aeromobili fino a quando non siano riesportati.
  • 2)Sono altresi' esenti dai suddetti oneri fiscali e doganali, ad eccezione delle spese corrispondenti al servizio prestato:
  • a)i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento normale di bordo introdotti ed immagazzinati nel territorio di una Parte contraente dalla Compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente e destinati esclusivamente allo uso da parte degli aerei di detta Compagnia aerea;
  • b)i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento normale presi a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente dalla Compagnia aerea designata da una Parte contraente, nel corso dell'effettuazione dei servizi convenuti, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti dalle Autorita' della detta altra Parte contraente, e destinati esclusivamente ad essere usati e consumati durante il volo.
  • 3)I materiali che fruiscono delle esenzioni indicate nei precedenti paragrafi non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi aerei e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia autorizzata la cessione ad altra Compagnia aerea o l'importazione definitiva secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata.
  • 4)Le esenzioni stabilite nel presente articolo e applicabili anche alla parte dei suddetti materiali usata e consumata durante il sorvolo del territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, possono essere subordinate all'espletamento di particolari formalita' normalmente applicabili nel detto territorio, compresi i controlli doganali.
  • 5)Il materiale pubblicitario commerciale e il materiale "omaggio" introdotto dalla Compagnia aerea designata di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte contraente sara' esente da tutte le imposte e spese nazionali, se detti materiali saranno distribuiti gratuitamente.

Testo vigente dal 21 ottobre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-07-26;629~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari