[1]ARTICOLO V.

[2]Allo scopo di prevenire pratiche discriminatorie e di assicurare la uguaglianza di trattamento doganale e fiscale alle Imprese di entrambe le Parti contraenti, si conviene che:

  • a)gli aeromobili dell'impresa designata di una Parte contraente, impiegati nei servizi concordati, saranno ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente e ne potranno partire, in esenzione dei dazi doganali ed altri oneri fiscali;
  • b)il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo degli aeromobili dell'Impresa designata da una Parte contraente per esercire i servizi concordati, saranno ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione di dazi doganali ed altri oneri fiscali anche qualora essi siano consumati od usati da detti aeromobili durante voli sul detto territorio. Tali rifornimenti non possono essere sbarcati senza il consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente;
  • c)il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente ad esclusivo uso degli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte contraente che opera i servizi aerei convenuti, sono esenti da dazi doganali ed altri oneri fiscali subordinatamente alle disposizioni doganali normalmente applicate in detto territorio;
  • d)il carburante ed i lubrificanti trasportati a bordo di un aeromobile della compagnia aerea di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente, sono esenti da dazi doganali ed altri oneri fiscali a condizione che siano osservate le disposizioni doganali in vigore nel detto territorio;
  • e)i rifornimenti che, conformemente alle disposizioni contenute nei paragrafi precedenti, godono di esenzione doganale e fiscale, non possono essere usati a scopi diversi da quelli relativi ai servizi di volo, e saranno riesportati nel caso in cui essi non possano essere usati, a meno che non ne fosse promossa la loro nazionalizzazione, in base alle norme in vigore sul territorio della Parte contraente interessata. In attesa del loro uso e della loro assegnazione essi resteranno sotto il controllo delle autorita' doganali;
  • f)le disposizioni del presente articolo saranno applicabili anche ai servizi "charter" effettuati tra i due Paesi.

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1086~artv · fonte del testo

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