1. Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente, impiegati nell'esercizio dei servizi aerei internazionali previsti dal presente Accordo, come pure le riserve di carburante e lubrificante, le provviste di bordo, le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo esistenti su tali aeromobili, sono esentati, all'entrata nel territorio dell'altra Parte Contraente, dai dazi doganali, spese di ispezione ed ogni gravame fiscale. 2. Sono ugualmente esentati dai predetti oneri doganali e fiscali, con l'esclusione dei diritti remunerativi di servizi resi:

  • a)i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo introdotti o depositati nel territorio di una Parte Contraente dall'impresa designata dell'altra Parte Contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili di tale impresa;
  • b)i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento normale di bordo che gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente, impiegati nei servizi aerei convenuti, prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente, secondo i limiti e le condizioni stabiliti dalle Autorita' della detta altra Parte Contraente, ai fini del loro uso e consumo di volo. 3. I materiali che beneficiano delle agevolazioni indicate nei precedenti paragrafi non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi aerei e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia autorizzata la cessione ad altra impresa aerea o la nazionalizzazione secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. Le esenzioni previste dal presente articolo, applicabili anche alla parte dei su indicati materiali che viene usata o consumata nel corso dei voli al di sopra del territorio della Parte Contraente che concede l'agevolazione, possono essere subordinate alla osservanza di particolari formalita' normalmente applicate nel detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-20;766~art8 · fonte del testo

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