[1]Articolo III

[2]1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di designare, per iscritto, all'altra Parte Contraente una compagnia aerea per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate all'Allegato. 2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente dovra', subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente Articolo, concedere, senza indugio, alla compagnia aerea designata l'apposita autorizzazione all'esercizio. 3. Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di dimostrar loro di essere qualificata a soddisfare le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati in materia di esercizio di servizi aerei commerciali internazionali da tali Autorita', in conformita' alle disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare di accettare la designazione di una compagnia aerea e di sospendere o revocare ad una compagnia aerea la concessione dell'autorizzazione specificata al paragrafo (2) del presente Articolo, o di imporre all'esercizio da parte di una compagnia aerea designata dei diritti di cui all'Articolo II del presente Accordo quelle condizioni che essa ritenga necessarie, qualora essa reputi non essere stato dimostrato che la maggior quota della proprieta' ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea sono detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o da suoi cittadini. Ciascuna Parte Contraente s'impegna a fornire all'altra Parte Contraente tutti quei documenti relativi a tale materia che questa possa richiederle. 5. Allorche' una compagnia aerea sia stata in tal modo designata ed autorizzata, essa potra' iniziare in qualsiasi momento ad effettuare i servizi concordati, a condizione che, riguardo a tali servizi, sia in vigore una tariffa, fissata in conformita' alle disposizioni dell'Articolo VI del presente Accordo. 6. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di revocare un'autorizzazione all'esercizio o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo II del presente Accordo da parte di una compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre quelle condizioni che essa ritenga necessarie per l'esercizio di tali diritti:

  • a)qualora essa reputi non essere stato dimostrato che la maggior quota della proprieta' e il controllo effettivo di tale compagnia aerea sono detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o da cittadini di tale Parte Contraente; o
  • b)qualora tale compagnia aerea abbia mancato di conformarsi alle leggi e ai regolamenti della Parte Contraente che ha concesso tali diritti; o
  • c)qualora la compagnia aerea manchi in altro modo di operare in conformita' alle condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo. 7. Salvo che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni di cui al paragrafo (6) del presente Articolo siano essenziali onde prevenire ulteriori trasgressioni alle leggi e ai regolamenti, tale diritto verra' esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-06;868~artiii · fonte del testo

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