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Miscellanea
Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra Italia e Zaire relativo all'accordo aereo tra i due Paesi del 7 dicembre 1962, effettuato a Roma il 9 maggio 1973 e dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Sudan sui servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con allegato, firmato a Roma il 4 settembre 1975
Legge 6 dicembre 1978, n. 868
- Aggiornato al
- 10 gennaio 1979
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 18
- Art. iTRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in inglese…
- Art. iiArticolo II 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti…
- Art. iiiArticolo III 1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di designare, per iscritto…
- Art. ivArticolo IV 1. L'aeromobile impiegato nei servizi aerei internazionali, di cui al…
- Art. vArticolo V 1. Alle compagnie aeree di entrambe le Parti Contraenti dovranno essere…
- Art. viArticolo VI 1. Le tariffe relative a qualsiasi servizio concordato dovranno essere…
- Art. viiArticolo VII Ciascuna Parte Contraente concedera' il diritto del libero trasferimento, in…
- Art. viiiArticolo VIII 1. Le leggi, i regolamenti e le norme amministrative di una. Parte…
- Art. ixArticolo IX 1. Ciascuna Parte Contraente concedera' alla compagnia aerea designata di una…
- Art. xArticolo X I certificati di navigabilita' aerea, i certificati di competenza e le licenze…
- Art. xiArticolo XI 1. In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorita' Aeronautiche delle…
- Art. xiiArticolo XII 1. Se dovesse sorgere una qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti…
- Art. xiiiArticolo XIII Nel caso venga conclusa una qualsiasi Convenzione generale multilaterale…
- Art. xivArticolo XIV Il presente Accordo e ogni modifica o emendamento, in conformita'…
- Art. xvArticolo XV Una delle Parti Contraenti puo', in qualsiasi momento, notificare all'altra…
- Art. xviArticolo XVI Il presente Accordo entrera' in vigore non appena le Parti Contraenti si…
