da dazi doganali e da altri oneri 1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali dalla compagnia aerea designata di una delle Parti Contraenti, nonche' il loro regolare equipaggiamento, i pezzi di ricambio, ivi compresi i motori, le riserve di carburante e lubrificante e le provviste di bordo (compresi gli alimentari, le bevande ed il tabacco), situati sull'aeromobile, saranno esentati dall'altra Parte Contraente da qualsiasi tipo di dazi doganali, quote d'ispezione e da ogni altro onere fiscale all'arrivo nel territorio dell'altra parte Contraente, purche' detto regolare equipaggiamento e gli altri articoli rimangano a bordo dell'aeromobile. 2. Saranno altresi' esentati dagli stessi dazi, tariffe ed oneri, ad esclusione di quelli relativi al servizio reso:

  • a)carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, compresi i motori ed il regolare equipaggiamento aviotrasportato introdotto nel territorio di una Parte Contraente dall'aeromobile della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente, e che siano destinati all'uso esclusivo degli aeromobili di detta compagnia aerea;
  • b)carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, compresi i motori ed il regolare equipaggiamento aviotrasportato, imbarcati nel territorio di ciascuna Parte Contraente dall'aeromobile della compagnia aerea designata di una Parte Contraente, durante lo svolgimento dei servizi convenuti, nell'ambito dei limiti e delle condizioni stabilite dalle autorita' competenti dell'altra Parte Contraente, e destinati esclusivamente all'uso ed al consumo in volo;
  • c)i documenti necessari della compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente, compresi i biglietti aerei, gli elenchi dei passeggeri ed il materiale pubblicitario. 3. I materiali che fruiscono delle esenzioni dai dazi doganali e dagli altri oneri fiscali, di cui ai precedenti paragrafi, non saranno utilizzati per scopi diversi da quelli dei servizi aerei internazionali e dovranno essere riesportati in caso di mancata utilizzazione, a meno che non ne sia stato concesso il trasferimento ad un'altra compagnia aerea internazionale, ovvero non sia consentita la loro importazione definitiva, in base alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. 4. Le esenzioni enunciate nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei materiali sopra menzionati, utilizzati o consumati durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, vengono concesse su base di reciprocita' e possono essere soggette all'osservanza di specifiche formalita' normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;409~accordo-art6 · fonte del testo

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