1. Le tariffe di ciascun servizio convenuto saranno fissate a tassi ragionevoli, tenuto conto di tutti gli elementi determinanti, quali il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche di ciascun servizio, e de tariffe delle altre imprese di trasporto aereo che operano tutta o parte della stessa rotta. 2. Le tariffe menzionate al paragrafo I del presente articolo saranno, possibilmente, fissate di comune accordo dalle imprese designate delle due Parti Contraenti e dopo aver consultato le altre imprese di trasporto aereo che servono tutta o parte della stessa rotta. Le imprese designate dovranno, per quanto possibile, concludere tale accordo ricorrendo alla procedura di fissazione delle tariffe stabilita dalla Associazione del Trasporto Aereo Internazionale (IATA). 3. Le tariffe cosi' fissate saranno sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi particolari tale termine potra' essere ridotto, subordinatamente al benestare di dette Autorita'. 4. Qualora le imprese designate non possano raggiungere una intesa o se le tariffe da esse fissate non siano approvate dalle Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente, le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti faranno del loro meglio per fissare tali tariffe di comune accordo. 5. Qualora non si possa addivenire alla intesa tra le Autorita' Aeronautiche prevista dal paragrafo 4 del presente articolo, la controversia sara' sottoposta alla procedura prevista dall'articolo 14 del presente Accordo. 6. Le tariffe gia' stabilite resteranno in vigore sino a quando non saranno fissate le nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-20;766~art7 · fonte del testo

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