(1) Gli aeromobili dell'impresa designata da una delle Parti contraenti, impiegati nell'effettuazione dei servizi convenuti dal presente Accordo, nonche' il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo di tali aeromobili saranno esenti da dazi doganali, spese d'ispezione e altri diritti o tasse all'arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente. (2) Saranno inoltre esenti da detti dazi doganali e tasse, con l'esclusione di quelli relativi a servizi resi: (a) il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali introdotte nel territorio di una Parte contraente e destinati all'esclusivo uso di aeromobili dell'impresa designata da quest'ultima; (b) il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali imbarcate a bordo dell'aeromobile dell'impresa designata da una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente, e impiegati nell'effettuazione dei servizi convenuti, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'autorita' di detta altra Parte contraente e destinati all'esclusivo uso di tale aeromobile durante il servizio aereo. (3) Le provviste che beneficino delle esenzioni di cui ai paragrafi precedenti non dovranno essere usate per scopi diversi da quelli relativi al servizio aereo internazionale; qualora tali provviste non possano essere usate o consumate dovranno essere riesportate a meno che, in conformita' con i regolamenti in vigore nel territorio della Parte contraente interessata, non ne venga concesso il trasferimento ad altre imprese o la loro nazionalizzazione. (4) Le esenzioni di cui al presente articolo, incluse quelle relative ai sopraindicati materiali usati o consumati durante il volo sopra il territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, sono accordate su base di reciprocita' e potranno essere soggette all'osservanza di particolari formalita' normalmente applicabili in detto territorio, inclusi i controlli doganali.

Testo vigente dal 14 ottobre 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-07;746~art6 · fonte del testo

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