1. Le tariffe di ogni servizio convenuto saranno fissate a dei tassi ragionevoli, tenendo in considerazione tutti gli elementi determinanti, comprendenti il costo di esercizio, un ragionevole utile, le caratteristiche di ciascun servizio e le tariffe percepite da altre imprese di trasporto aereo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente accordo saranno, se possibile, determinate di comune accordo dalle imprese designate dalle due Parti contraenti e dopo consultazione con altre imprese di trasporto aereo che operino su tutta o parte della stessa rotta. Le imprese designate dovranno realizzare tale accordo facendo ricorso alla procedura di determinazione delle tariffe stabilita dalla Associazione di trasporto aereo internazionale (IATA). 3. Le tariffe cosi' fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle Parti contraenti almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi speciali, tale termine potra' essere ridotto, con riserva di accordo delle dette autorita'. 4. Se le imprese designate non riescono a raggiungere una intesa o se le tariffe non vengono approvate dalle autorita' aeronautiche di una Parte contraente, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si sforzeranno di fissare la tariffa con accordo reciproco. 5. In mancanza di accordo, la controversia sara' sottoposta all'arbitrato previsto al precedente articolo 9. 6. Le tariffe gia' fissate resteranno in vigore sino a quando non verranno stabilite delle nuove tariffe in conformita' delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 9 del presente accordo, ma per non piu' di dodici (12) mesi dal giorno del rifiuto dell'approvazione da parte delle autorita' aeronautiche di una delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 24 settembre 1975

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