Tariffe

  • 1)Nei paragrafi che seguono il termine "tariffe" indica il prezzo da pagare per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni alle quali tali prezzi si applicano, ivi inclusi i prezzi e le commissioni di agenzia ed altri servizi ausiliari, con esclusione della remunerazione e delle condizioni per il trasporto della posta.
  • 2)Le tariffe per qualsiasi servizio concordato dovranno essere fissate a livelli ragionevoli e tenendo in debito conto tutti i fattori di rilievo compresi i costi di operazione, un ragionevole profitto, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe praticate da altre Compagnie aeree che operano su tutte o parte delle stesse rotte.
  • 3)Le tariffe menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo dovranno, ove possibile, essere concordate dalle Compagnie aeree designate di entrambe le Parti contraenti, previa consultazione con altre Compagnie aeree che operano su tutte o parte delle rotte, e tale accord dovra', ove possibile, essere raggiunto in conformita' con la procedura di fissazione delle tariffe stabilita dalla Associazione del trasporto aereo internazionale.
  • 4)Le tariffe cosi' concordate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti almeno 90 (novanta) giorni prima della data proposta per la loro introduzione; in casi speciali questo limite di tempo potra' essere ridotto subordinatamente all'accordo di dette Autorita'.
  • 5)Tale approvazione puo' essere data espressamente. Se nessuna delle due Autorita' aeronautiche ha manifestato la propria disapprovazione entro trenta giorni dalla data di presentazione, ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, queste tariffe saranno considerate come approvate. Nel caso in cui il periodo per la presentazione venga ridotto come previsto nel paragrafo 4, le Autorita' aeronautiche possono concordare che il periodo entro il quale deve essere notificata la disapprovazione possa essere inferiore a 30 (trenta) giorni.
  • 6)Qualora le Compagnie aeree designate non possano raggiungere una intesa su tali tariffe, o se per qualche altro motivo non sia possibile fissare una tariffa in conformita' con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, o, se durante i primi 30 giorni del periodo di 90 giorni cui si fa riferimento nel paragrafo 4 del presente articolo le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente notificato alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente la loro insoddisfazione riguardo le tariffe concordate in conformita' con quanto disposto nel paragrafo 3 del presente articolo, le Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti dovranno fare in modo di determinare le tariffe di comune accordo.
  • 7)Qualora le Autorita' aeronautiche non riescano a raggiungere un accordo su tariffe ad esse presentate in conformita' con il paragrafo 4 del presente articolo o sulla determinazione di tariffe ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, la controversia dovra' essere risolta in conformita' con il disposto dell'articolo 15 del presente Accordo.
  • 8)Le tariffe stabilite in conformita' con le disposizioni del presente articolo resteranno in vigore finche' non saranno state stabilite nuove tariffe in conformita' con le disposizioni del presente articolo. Cio' nonostante una tariffa non potra' essere prorogata in virtu' del presente paragrafo per piu' di 12 mesi dopo la data in cui altrimenti essa sarebbe scaduta.

Testo vigente dal 21 ottobre 1978

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