Le tariffe dei servizi concordati saranno fissate a dei tassi ragionevoli prendendo in considerazione tutti gli elementi determinanti comprendenti il costo dell'esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche di ciascun servizio e le tariffe applicate da altre compagnie aeree che fanno servizio su tutta la rotta o parte di essa. Le tariffe saranno fissate in conformita' con le seguenti disposizioni:

  • a)Le tariffe saranno possibilmente fissate di comune accordo dalle compagnie aeree designate dopo aver consultato, se del caso, altre compagnie aeree che fanno servizio su tutta la rotta o parte di essa. Tale accordo sara' realizzato, per quanto possibile, secondo le procedure dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei. Le tariffe cosi' concordate saranno sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle Parti contraenti almeno quarantacinque (45) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Se le autorita' aeronautiche di una delle Parti contraenti non approvano queste tariffe, dovra' essere inviata una notifica scritta alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente entro trenta (30) giorni dalla data della comunicazione di tali tariffe o entro un altro termine da stabilire.
  • b)In mancanza di accordo tra le compagnie designate o qualora le tariffe non siano state approvate, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti faranno il possibile per raggiungere un accordo sulle tariffe da fissare.
  • c)In mancanza di accordo, la controversia sara' sottoposta alla procedura prevista dall'articolo 17 del presente accordo.
  • d)Le tariffe gia' stabilite rimarranno in vigore finche' non saranno fissate le nuove tariffe in conformita' con le disposizioni dei precedenti comma a), b) e c).

Testo vigente dal 20 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-08;381~art13 · fonte del testo

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