1. Prima dell'inizio dei due periodi che vanno dal 1 aprile al 31 ottobre e dal 1 novembre al 31 marzo dell'anno seguente, le imprese designate dalle due Parti Contraenti determineranno, di comune accordo, la frequenza dei servizi, la ripartizione degli orari e le altre condizioni economiche e tecniche per l'esercizio dei servizi convenuti; le intese su tali questioni saranno sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche di ciascuna Parte Contraente, conformemente alle rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative. 2. Gli orari dei servizi convenuti saranno sottoposti alla approvazione delle Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti come minimo 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'esercizio di tali servizi. La stessa disposizione varra' in caso di modifiche successive. Questo termine di tempo puo' essere ridotto in casi particolari, qualora le Autorita' Aeronautiche si accordino in tal senso. 3. Le Autorita' Aeronautiche di ciascuna Parte Contraente dovranno fornire alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su loro richiesta, i dati statistici di esercizio concernenti l'utilizzazione della capacita' di trasporto offerta, sui servizi da o per l'altra Parte Contraente, dall'impresa designata dalla prima Parte Contraente sulle rotte specificate nell'Annesso al presente Accordo.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-20;766~art6 · fonte del testo

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