1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di designare una impresa di trasporto aereo per l'esercizio dei servizi convenuti. Tale designazione sara' oggetto di una notifica scritta tra le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti. 2. La Parte Contraente che ha ricevuto la notifica di designazione accordera' senza indugio subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, all'impresa designata dall'altra Parte Contraente, l'autorizzazione d'esercizio necessaria. 3. Le Autorita' Aeronautiche di ciascuna Parte Contraente potranno esigere che l'impresa designata dall'altra Parte Contraente fornisca la prova di essere in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicate dalle dette Autorita' per l'effettuazione dei servizi aerei internazionali. 4. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di non accordare l'autorizzazione di esercizio prevista al paragrafo 2 del presente articolo o di imporre quelle condizioni che potessero essere ritenute necessarie per l'esercizio, da parte dell'impresa designata, dei diritti specificati all'articolo 2 del presente Accordo nel caso in cui detta Parte Contraente non abbia la prova che una parte preponderante della proprieta' ed il controllo effettivo di tale impresa appartengano alla Parte Contraente che ha designato l'impresa o a cittadini di questa ultima. 5. Una volta ricevuta l'autorizzazione prevista al paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa designata potra' iniziare in qualsiasi momento l'esercizio di tutti i servizi convenuti, purche' siano state soddisfatte le condizioni fissate nell'articolo 6.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-20;766~art3 · fonte del testo

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