[1]ARTICOLO III.

[2]1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare per iscritto - per il tramite delle autorita' aeronautiche - all'altra Parte contraente un'impresa allo scopo di esercire i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Non appena ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente, per il tramite delle proprie Autorita' aeronautiche e subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, concedera' senza indugio all'impresa designata la debita autorizzazione di esercizio. 3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere all'impresa designata dell'altra Parte contraente di dimostrare loro di essere in grado di adempiere le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse normalmente applicano all'attivita' di trasporto aereo ed all'esercizio di servizi aerei commerciali internazionali. 4. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di rifiutarsi di accettare la designazione di una Impresa o di ritirare o revocare la concessione ad una Impresa dei privilegi specificati nel paragrafo 2 dello articolo II del presente Accordo o di imporre le condizioni appropriate che potra' ritenere necessarie all'esercizio di tali privilegi da parte di una Impresa, qualora non sia convinta che la parte sostanziale della proprieta' ed il controllo effettivo di tale impresa siano nelle mani della Parte contraente o di cittadini della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea. 5. L'Impresa cosi' designata ed autorizzata puo' cominciare ad esercire i servizi concordati in ogni momento, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo VIII. 6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di ritirare o di revocare l'autorizzazione di esercizio o di imporre le condizioni appropriate che essa possa ritenere necessarie nel caso in cui l'Impresa designata non si conformi alle leggi od ai regolamenti della Parte contraente che concede i detti privilegi, e nel caso in cui, a giudizio della suddetta parte, non siano soddisfatte le condizioni cui e' subordinata la concessione dei diritti in base al presente Accordo. Tale azione potra' essere esercitata soltanto dopo consultazione tra le due Parti contraenti e tale consultazione avra' inizio entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta.

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1086~artiii · fonte del testo

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