1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare per iscritto - attraverso le autorita' aeronautiche - all'altra Parte contraente una compagnia aerea allo scopo di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Una volta ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente, attraverso le proprie autorita' aeronautiche e subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3) e 4) del presente articolo, concedera' senza indugio alla compagnia aerea designata la appropriata autorizzazione all'esercizio. 3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di fornitore assicurazioni che e' qualificata a realizzare le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente applicati all'attivita' dei vettori aerei ed all'esercizio di servizi aerei commerciali internazionali. 4. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di rifiutare di accettare la designazione di una compagnia aerea e di sospendere o revocare la concessione ad una compagnia aerea dei privilegi specificati al paragrafo 2) dell'articolo 2 del presente Accordo o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie all'esercizio da parte di una compagnia aerea di tali privilegi in ogni caso in cui non sia sicura che la proprieta' sostanziale e il controllo effettivo di tale compagnia aerea siano nelle mani della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea o di cittadini della stessa. 5. La compagnia aerea cosi' designata ed autorizzata potra' iniziare in qualsiasi momento ad esercitare i servizi concordati, subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo. 6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di negare o revocare l'autorizzazione all'esercizio o di imporre quelle condizioni che potra' ritenere necessarie nel caso che la compagnia aerea designata manchi di conformarsi alle leggi o ai regolamenti della Parte contraente che concede tali privilegi e nel caso in cui, a giudizio di detta Parte, esista una incapacita' a soddisfare le condizioni in base alle quali i diritti sono stati concessi ai sensi del presente Accordo. Tale azione verra' esercitata solo dopo consultazioni tra le due Parti contraenti e tali consultazioni dovranno iniziare entro un termine di 60 giorni dalla data della richiesta.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;283~art3 · fonte del testo

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