[1]ARTICOLO III.

[2]1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare per iscritto - a mezzo delle proprie Autorita' Aeronautiche - all'altra Parte Contraente una impresa per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. Ricevuta la designazione, la Parte Contraente deve - per mezzo delle proprie Autorita' Aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo - concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio. 3. Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa e' in grado di osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola all'attivita' dei vettori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali. 4. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di rifiutare la designazione di un'impresa o di sospendere o revocare a un'impresa l'autorizzazione per l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo II del presente Accordo, o d'imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte Contraente che ha designato l'impresa o di suoi cittadini. 5. L'impresa cosi' designata e autorizzata puo' cominciare a esercitare i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo VI. 6. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione d'esercizio ovvero d'imporre quelle appropriate condizioni che riterra' necessarie nel caso che l'impresa designata venga meno, secondo il giudizio della Parte stessa, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte Contraente concedente i diritti o comunque svolga l'esercizio in modo diverso dalle condizioni prescritte nel presente Accordo. Ciascuna Parte Contraente fara' uso di questo diritto solo se siano gia' state esperite inutilmente le procedure previste agli articoli X e XI, sempre che non si appalesi indispensabile, ad evitare ulteriori violazioni di legge o regolamenti, l'immediata sospensione dell'esercizio ovvero l'adozione di altre idonee misure.

Testo vigente dal 15 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;39~artiii · fonte del testo

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