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[1]1. - I pagamenti stabiliti dall'art. 9, alinea 2, 4, 6 e 7 ed i pagamenti minimi stabiliti dall'art. 9, alinea 5, devono esser fatti non piu' tardi del 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono. I pagamenti stabiliti dall'art. 9, alinea 3, devono esser fatti in due quote semestrali anticipate.
[2]2. - Le quote stabilite all'art. 9, alinea 2 e 4, possono essere anche versate mediante capitalizzazione al 3 per cento.
[3]3. - L'eccedenza sul minimo di franchi-oro 500.000 della somma annua relativa al contributo speciale del Regno d'Italia, stabilito in conformita' dell'art. 9, alinea 5, deve esser versata entro due mesi dalla sua verifica e determinazione.
[4]4. - In caso di ritardo devono esser corrisposti gli interessi del 5 per cento, nonche' l'ammontare delle spese eventuali causate pel fatto del ritardo stesso.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
