Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025. 324 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: 1. - La Compagnia e' retta dallo statuto allegato al presenteAccordo (allegato n. 1). Lo statuto puo' subire modificazioni, in quanto non siano in contrasto col presente Accordo, mediante deliberazione dell'Assemblea generale, col consenso dei rappresentanti degli Stati menzionati nell'art. 6, alinea 1 a) del presente Accordo. Le proposte relative a modificazioni dello statuto possono essere poste all'ordine del giorno dell'Assemblea generale soltanto dal Consiglio di amministrazione. Le modificazioni dello statuto e le deliberazioni adottate dall'Assemblea generale non sono soggette ad ulteriore approvazione degli Stati.
tolto: 2. - Le disposizioni delle leggi e le altre norme in vigore negli Stati contraenti non sono applicabili alla Compagnia., qualora esse siano in contrasto con il presente Accordo o con lo statuto (allegato n. 1). Per il patrimonio non destinato agli scopi indicati nel presente Accordo (patrimonio privato) e relativi impianti, che la Compagnia possiede, nei quattro Stati contraenti, essa e' soggetta esclusivamente alla legislazione dello Stato in cui il patrimonio o l'impianto si trovano.
tolto: 3. - Gli Stati contraenti si impegnano a non adottare senza il consenso della Compagnia alcuna disposizione o misura nei riguardi della Compagnia o dei suoi beni, prendendo a motivo la nazionalita' degli azionisti ovvero dei creditori, la sede della Compagnia o il luogo dove essa e' registrata, ovvero il luogo dove si trovano i suoi stabilimenti e le sue linee.
tolto: 4. - Qualora la Compagnia dovesse continuare a sussistere oltre il 31 dicembre 1968 con sede in uno degli Stati contraenti, si applichera' ad essa, a partire del 1° gennaio 1969, esclusivamente la legislazione di quello Stato. Da tale data cesseranno, salvo contraria disposizione, tutti i privilegi e le deroghe alle disposizioni legislative degli Stati contraenti previsti nel presente Accordo e nei relativi quattro allegati. Qualoro la Compagnia decida entro il 31 dicembre 1968 di sciogliersi o trasferire la propria sede in altro Stato, detti privilegi e deroghe rimangono in vigore durante la relativa liquidazione ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1970.aggiunto: Accordo - art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1818~accordo-art4 · fonte del testo
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