Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025. 264 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: 1. - Ogni Stato che possieda obbligazioni emesse in base al cessatoAccordo di Roma, o cedole arretrate, ha il diritto di utilizzarle a sgravio del proprio impegno di pagamento pel servizio dei debiti (art. 9, alinea 2), consegnandole alla Compagnia entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo. Quando uno Stato si valga di tale diritto, il canone annuo da esso dovuto pel servizio dei debiti in virtu' dell'art. 9, alinea 2, e' per tal fatto diminuito dell'annualita' corrispondente al capitale nominale ridotto delle obbligazioni o cedole arretrate consegnate. La Compagnia provvedera' senza indugio all'annullamento delle obbligazioni e delle cedole arretrate consegnatele a sensi di questo alinea.
tolto: 2. - Quando uno Stato, in virtu' dell'alinea 1 abbia, entro il termine previsto di tre mesi, consegnato un numero di obbligazioni o di cedole arretrate equivalente almeno alla meta' del proprio canone annuo ( art. 9, alinea 2-o) capitalizzato per 27 anni al 3 per cento, a tale data passa ad esso la piena ed assoluta proprieta' delle linee della Compagnia situate nel territorio di detto Stato e cio' nello Stato in cui esse si trovano. In tal caso restano fermi tutti gli altri diritti ed impegni derivanti allo Stato dal presente Accordo; si applicano inoltre le disposizioni dell'alinea 6 dell'art. 8.
tolto: 3. - Quando uno Stato, che in base all'alinea 2 abbia acquisita la proprieta' delle linee, non soddisfi ai propri impegni residui pel servizio dei debiti entro il termine di un anno dalla data di ogni scadenza, esso e' tenuto a retrocedere alla Compagnia la parte di proprieta' corrispondente alla quota di debiti non ammortizzata.aggiunto: Accordo - art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1818~accordo-art11 · fonte del testo
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