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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025. 950 parole tolte, 12 parole aggiunte in 28 capoversi.

tolto: 1. - Il debito costituito dalle obbligazioni in circolazione della Compagnia e dalle cedole arretrate non sorteggiate alla data del 1° gennaio 1942 e' fissato col presenteAccordo nella somma di franchi -oro 86.835.550. Esso comprende 3.420.794 obbligazioni di franchi-oro 22,50 ciascuna per un capitale di franchi-oro 76.967.865 e cedole arretrate che, secondo il valore stabilito nell'art. 12, alinea 3, formano un capitale di franchi-oro 9.867.685.

tolto: 2. - Al servizio di interessi ed ammortamento di detto debito si provvede:

tolto: a) col minimo del contributo speciale del Regno d'Italia alinea 5);

tolto: b) con la quota annuale dello Stato di Croazia per il riscatto della linea Zagreb Karlovac (alinea 6);

tolto: c) coi seguenti canoni annui, che gli Stati contraenti s'impegnano di versare alla Compagnia dal 1° gennaio 1942 fino al 1968 incluso:

tolto: lo Stato di Croazia franchi-oro 79.781,15 (2,4 %)

tolto: lo Stato Germanico » 1.698.673,76 (51,1 %)

tolto: lo Stato Italiano » 954.049,64 (28, 7 %)

Mostra gli altri 20 capoversi cambiati

tolto: lo Stato Ungherese » 591.710,24 (17,8 %)

tolto: Questi canoni formano un'annualita' complessiva di franchi-oro 3.324.214,79 corrispondente ad un capitale al 3 per cento di franchi-oro 60.922.987,42;

tolto: d) con le riserve dell'antico fondo delle obbligazioni (art. 16, alinea 3).

tolto: 3. - Gli Stati contraenti si assumono inoltre di pagare annualmente alla Compagnia fino al 1968 incluso, secondo la medesima chiave di ripartizione indicata nell'alinea 2 le somme necessarie per le spese di amministrazione della Compagnia.

tolto: Le rispettive quote annuali sono cosi' fissate:

tolto: per la Stato di Croazia...... franchi-oro 22.560 per lo Stato Germanico....... » 480.340 per lo Stato Italiano........ » 269.780 per lo Stato Ungherese....... » 167.320

tolto: Le eventuali rimanenze sui versamenti annui sono impiegate, in caso di bisogno, a coprire le maggiori spese di amministrazione degli anni successivi. I residui sono tenuti a disposizione degli Stati e formano ogni cinque anni oggetto di un regolamento secondo la chiave dell'alinea 2.

tolto: 4. - In aumento ai pagamenti previsti negli alinea precedenti, lo Stato Germanico, lo Stato Italiano e lo Stato Ungherese verseranno ogni anno alla Compagnia, fino al 1968 incluso, per il servizio di interessi ed ammortamento del debito di cui all'alinea 1, la somma di franchi-oro 12.500 ciascuno.

tolto: Da parte sua la Compagnia versera' ogni anno dal suo patrimonio privato, fino al 1968 incluso, la medesima somma di franchi-oro 12.500 per il medesimo titolo.

tolto: 5. - Oltre ai canoni previsti agli alinea 2-o, 3 e 4, il Regno d'Italia versa un contributo annuo speciale in base al tonnellaggio del traffico merci terrestre-marittimo, proveniente dall'estero e diretto all'estero, che si svolge nei due sensi attraverso i porti di Trieste e Fiume. E precisamente, se il quantitativo delle merci cosi' trasportate nell'anno supera nei riguardi del porto di Trieste 740.000 tonnellate e nei riguardi del porto di Fiume 420.000 tonnellate, il Regno d'Italia versa per ogni tonnellata eccedente un contributo di franchi-oro 0,60. Questo contributo speciale del Regno d'Italia non e' mai inferiore a franchi-oro 500.000 annui e non e' mai superiore a franchi-oro 1.000.000 annui.

tolto: Il traffico ferroviario-marittimo con l'estero agli effetti della determinazione del contributo si desume per semplificazione dalle statistiche ufficiali annuali pubblicate per i porti di Trieste e Fiume, sommando il tonnellaggio delle merci partite con ferrovia per l'estero con quello delle merci partite in senso inverso per l'estero via mare. Il Comitato pei traffici puo' proporre un diverso metodo di rilevamento, quando ritenga che quello sopra indicato non offra sufficiente grado di esattezza. Per il tonnellaggio del traffico stradale il Comitato pei traffici dispone l'accertamento quando il volume di tale traffico lo consigli.

tolto: Il Regno d'Italia deve rimettere alla Compagnia il conteggio annuale del contributo speciale non appena note le statistiche ufficiali del traffico relativo. La verifica di questo conteggio e dei dati statistici, nonche' la determinazione del contributo annuo, spettano al Comitato pei traffici.

tolto: Dell'eccedenza sul minimo del contributo speciale la meta' e' versata ad un fondo di riserva per la gestione della Compagnia, fino a che esso abbia raggiunto l'ammontare di franchi-oro 1.000.000. La rimanenza e' accreditata, secondo la chiave dell'alinea 2, agli Stati che abbiano provveduto a tutti i loro pagamenti alle scadenze prescritte. Le relative quote sono portate in conto dei canoni del prossimo anno.

tolto: 6. - Oltre ai canoni previsti agli alinea 2-o e 3, lo Stato di Croazia e' tenuto a pagare alla Compagnia, fino all'anno 1968 incluso, la quota annuale di franchi-oro 100.000 per il riscatto della linea Zagreb-Karlovac (art. 28 del cessato Accordo di Roma).

tolto: 7. - Per la parte a carico dell'Ungheria del rimborso, senza interessi, delle anticipazioni fatte dal Regno d'Italia in virtu' dell'art. 39 del cessato Accordo di Roma, lo Stato Ungherese si assume di versare alla Compagnia l'annualita' di franchi-oro 172.433 fino al 1968 incluso.

tolto: La Compagnia ne accredita lo Stato Italiano.

tolto: Oltre al rimborso qui sopra indicato la Compagnia non deve piu' effettuare ad alcuno degli Stati contraenti altri pagamenti o rimborsi per qualsiasi titolo.

tolto: Il regolamento dei debiti del cessato Stato jugoslavo verso la Compagnia sara' fatto fuori del presente Accordo.

tolto: 8. - I pagamenti degli Stati indicati negli alinea precedenti sono considerati come globali. Nell'impiego di essi per i fini stabiliti ha la precedenza la copertura delle spese di amministrazione di cui all'alinea 3.

tolto: 9. - In caso di mutamento dei confini territoriali, i quali interessino le linee della Compagnia, si modifichera' in corrispondenza la chiave di ripartizione di cui all'alinea 2, mediante accordi fra i Governi degli Stati contraenti. In questo caso saranno corrispondentemente variati i pagamenti di cui agli alinea 2 e 3.aggiunto: Accordo - art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1818~accordo-art9 · fonte del testo

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