La Giunta e' l'organo esecutivo della Regione. In conformita' con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione. Compete in particolare alla Giunta:

  • 1)predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Regione;
  • 2)predisporre, avvalendosi del contributo delle competenti Commissioni consiliari, il programma e i piani della Regione e curarne la attuazione;
  • 3)adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di attuazione di cui al n. 6) dell'articolo 7, compresi quelli concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici, approvati dal Consiglio;
  • 4)attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, di enti ed aziende istituiti dalla Regione o ad essa trasferiti e provvedere agli adempimenti conseguenti all'attivita' di vigilanza, anche sulle societa' a partecipazione regionale;
  • 5)dirigere l'attivita' degli uffici regionali e adottare i provvedimenti relativi al personale, ad eccezione degli uffici e del personale alle dipendenze dell'Ufficio di presidenza del Consiglio;
  • 6)gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della Regione e deliberare sui contratti, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
  • 7)deliberare sullo storno di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio;
  • 8)deliberare in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della Commissione competente, in materia di rinunce e transazioni;
  • 9)deliberare, sentito il Consiglio, sui ricorsi di legittimita' costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale;
  • 10)deliberare nei casi di assoluta urgenza provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio, al quale li trasmette immediatamente per la ratifica nella prima adunanza. La mancata ratifica, entro il termine di sessanta giorni dalla deliberazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta, importa la decadenza della deliberazione stessa, salva al Consiglio l'adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici, sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
  • 11)adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione nei limiti stabiliti dalla legge regionale. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivita' e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei singoli piani. La Giunta esercita il diritto di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti di competenza del Consiglio. Esercita le altre attribuzioni conferitele dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art24 · fonte del testo

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