Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione. Esercita le potesta' legislative e regolamentari e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi. Esercita il controllo sull'attivita' esecutiva della Giunta. Spetta in ogni caso al Consiglio:

  • 1)adottare le norme legislative e regolamentari necessarie al perseguimento delle finalita' indicate all'articolo 3;
  • 2)deliberare, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, le norme per l'attuazione delle leggi della Repubblica tenendo conto delle particolari esigenze della Regione e delle sue leggi;
  • 3)approvare il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il rendiconto consuntivo, l'esercizio provvisorio, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;
  • 4)istituire e disciplinare i tributi propri della Regione;
  • 5)formulare le proposte e i pareri con cui la Regione partecipa alla elaborazione del programma economico nazionale;
  • 6)approvare il programma generale di sviluppo della Regione, i piani settoriali e i conseguenti programmi di attuazione, nonche' deliberare gli investimenti e i finanziamenti relativi;
  • 7)disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
  • 8)disciplinare i servizi pubblici della Regione e i relativi finanziamenti;
  • 9)deliberare la delega di funzioni amministrative e l'utilizzazione degli uffici degli enti locali ai sensi dell'articolo 57;
  • 10)deliberare in materia di enti ed aziende istituiti dalla Regione o ad essa trasferiti ed esercitare la vigilanza sugli stessi; deliberare la partecipazione ad enti e societa';
  • 11)indirizzare al Parlamento voti e proposte di legge ed i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
  • 12)formulare pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;
  • 13)designare i tre delegati che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, della Costituzione;
  • 14)deliberare sulle richieste di referendum, a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
  • 15)effettuare le nomine rimesse genericamente alla Regione;
  • 16)riesaminare nel merito gli atti amministrativi regionali a norma dell'articolo 125 della Costituzione;
  • 17)istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli gia' esistenti;
  • 18)deliberare sulla formazione di consorzi e di societa' interregionali;
  • 19)deliberare su ogni altro provvedimento per il quale il presente Statuto o la legge stabiliscano la generica attribuzione alla Regione. Le funzioni legislative e regolamentari non sono delegabili. Il Consiglio esercita i poteri di inchiesta tramite apposite commissioni. Il Consiglio puo' procedere ad udienze conoscitive.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art7 · fonte del testo

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