La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione ed esercita le funzioni conferitele dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi. Spetta alla Giunta regionale:

  • 1)dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
  • 2)predisporre il bilancio preventivo ed il conte consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
  • 3)predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi e piani della Regione, e curarne l'attuazione;
  • 4)adottare i provvedimenti di attuazione dei pro grammi generali e settoriali, approvati dal Consiglio regionale, concernenti la esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici, sempreche' essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
  • 5)sovraintendere agli uffici regionali;
  • 6)amministrare il demanio e il patrimonio della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
  • 7)deliberare ed approvare i contratti della Regione;
  • 8)deliberare in materia di liti attive e passive e su conforme parere della commissione consiliare com patente, in materia di rinuncie e transazioni;
  • 9)deliberare, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimita' costituzionale e per conflitto di attribuzione presso la Corte costituzionale, nonche' sulle rinuncie agli stessi;
  • 10)sovraintendere, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate dal Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale
  • 11)adottare i provvedimenti amministrativi non demandati ad altri organi della Regione o non delegati ad altri enti. La Giunta ha il potere di iniziativa delle leggi e de provvedimenti consiliari di cui all'articolo 6.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art21 · fonte del testo

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