La Giunta e' l'organo esecutivo della Regione e, in conformita' con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio, esercita funzioni di promozione, di iniziativa e attuazione. La Giunta regionale:

  • a)provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
  • b)esercita l'attivita' amministrativa di sua competenza;
  • c)predispone e presenta alle Commissioni consiliari competenti i documenti delle diverse fasi di elaborazione dei piani e programmi, generali e particolari, economici e territoriali, e quindi al Consiglio i relativi documenti finali;
  • d)redige annualmente una relazione sull'attivita' dell'amministrazione regionale;
  • e)predispone il bilancio, adotta i provvedimenti di attuazione del bilancio e dei programmi approvati dal Consiglio e redige il rendiconto generale della Regione;
  • f)delibera in materia di contratti, nei limiti di spesa previsti dal bilancio e di liti attive e passive, e transazioni;
  • g)emana disposizioni esecutive di attuazione di leggi regionali;
  • h)amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei modi stabiliti dalla legge regionale;
  • i)delibera, sentito il Consiglio, sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale; in caso di urgenza provvede direttamente dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta;
  • l)esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto, e dalle leggi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art32 · fonte del testo

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