La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione. Spetta alla Giunta regionale:

  • a)dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
  • b)predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
  • c)adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e la organizzazione dei servizi pubblici, sempre che essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
  • d)sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigilare su quelli affidati ad aziende speciali e ad enti amministrativi istituiti dalla Regione;
  • e)nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale amministrare il demanio e il patrimonio della Regione e deliberare ed approvare i contratti della Regione;
  • f)l'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti consiliari di cui all'articolo 39;
  • g)deliberare in materia di liti, attive e passive, rinunzie e transazioni;
  • h)adottare i provvedimenti amministrativi non demandati ad altri organi della Regione o non delegati ad altri enti;
  • i)esercitare le altre funzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi. La Giunta e' responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art55 · fonte del testo

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