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Costituzionale
Approvazione
Legge 22 maggio 1971, n. 342
Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna
- Aggiornato al
- 14 giugno 1971
- Articoli
- 70
- Versioni storiche
- 71
- Art. 1L'Emilia-Romagna e' Regione autonoma, con propri poteri e funzioni, entro l'unita' della…
- Art. 2La Regione comprende i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forli', Modena…
- Art. 3La Regione esercita i propri poteri perseguendo le finalita' politiche e sociali che la…
- Art. 4La Regione realizza le proprie finalita' assumendo il metodo e gli strumenti della…
- Art. 5La Regione pone a fondamento della propria attivita' legislativa, amministrativa e di…
- Art. 6Sono organi della Regione Emilia-Romagna il Consiglio regionale, la Giunta e il suo…
- Art. 7Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione…
- Art. 8Il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri e giudica delle cause sopraggiunte…
- Art. 9Il Consiglio tiene la prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana…
- Art. 10I consiglieri rappresentano l'intera Regione. Essi non possono essere chiamati a…
- Art. 11Le indennita' dei membri del Consiglio sono stabilite con legge regionale in relazione…
- Art. 12Nella prima seduta e quale primo atto, il Consiglio procede alla elezione, nel proprio…
- Art. 13Il Presidente dirige, secondo le norme del Regolamento, i lavori del Consiglio…
- Art. 14L'Ufficio di presidenza programma, a norma di Regolamento, i lavori del Consiglio. A tal…
- Art. 15L'Ufficio di presidenza dispone di servizi generali, di servizi di studio e di…
- Art. 16I consiglieri si costituiscono in Gruppi. L'Ufficio di presidenza mantiene i rapporti con…
- Art. 17Il Consiglio e' convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno…
- Art. 18Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti il proprio Regolamento…
- Art. 19Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento. Il…
- Art. 20Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti composte in relazione all'entita' numerica…
- Art. 21Le Commissioni possono consultare le rappresentanze della societa' civile; operano…
- Art. 22Commissioni speciali del Consiglio, all'uopo istituite, conducono le inchieste di cui…
- Art. 23Salvo i casi di anticipato scioglimento di cui all'articolo 126 della Costituzione, il…
- Art. 24La Giunta e' l'organo esecutivo della Regione. In conformita' con gli indirizzi politici…
- Art. 25La Giunta e' composta dal Presidente e da un numero di assessori non inferiore a otto e…
- Art. 26Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione. Ha la rappresentanza legale della…
- Art. 27Il Consiglio, sulla base di una discussione di un documento politico-programmatico e di…
- Art. 28L'elezione del Presidente della Giunta ha luogo con votazione palese con l'intervento di…
- Art. 29L'elezione della Giunta e' immediatamente successiva a quella del Presidente. Con una…
- Art. 30La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a…
- Art. 31Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte al…
- Art. 32Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di…
- Art. 33Le dimissioni del Presidente o della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al…
- Art. 34Nell'ipotesi di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento permanente di un componente…
- Art. 35Dopo la scadenza del Consiglio, l'approvazione della proposta di revoca o la presa d'atto…
- Art. 36Al Presidente e ai membri della Giunta e' corrisposto un assegno mensile integrativo…
- Art. 37L'iniziativa delle leggi regionali appartiene agli elettori della Regione, ai consiglieri…
- Art. 38L'iniziativa e' esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di presidenza del…
- Art. 39Ogni progetto di legge o di regolamento e' votato dal Consiglio articolo per articolo e…
- Art. 40Tutti i soggetti legittimati all'iniziativa delle leggi, per la stesura dei progetti…
- Art. 41Il Presidente del Consiglio invia entro cinque giorni al Commissario del Governo, per il…
- Art. 42Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorno…
- Art. 43Il testo della legge e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il…
- Art. 44Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque…
- Art. 45I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla…
- Art. 46L'iniziativa delle leggi regionali, riconosciuta al popolo, alle organizzazioni, alle…
- Art. 47L'iniziativa legislativa dei soggetti di cui all'articolo 46 non e' ammessa per la…
- Art. 48Ai soggetti di cui all'articolo 46 spetta, altresi', nei modi e nei limiti previsti da…
- Art. 49Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge da parte dei soggetti di cui…
- Art. 50Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un…
- Art. 51Il giudizio sull'ammissibilita' delle proposte di cui agli articoli 46 e 48, nonche'…
- Art. 52Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per esporre comuni necessita'…
- Art. 53La Regione, ispirandosi ai principi di cui all'articolo 5, riconosce all'autonomia dei…
- Art. 54La Regione riconosce nell'interna articolazione di ciascun Comune in organismi di…
- Art. 55La Regione promuove e coordina la partecipazione dei Comuni e delle Province alla…
- Art. 56La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo', con sue leggi, istituire nel…
- Art. 57La Regione esercita le funzioni amministrative delegandole normalmente alle Province, ai…
- Art. 58La Regione esercita il controllo di legittimita' sugli atti - compresi quelli derivanti…
- Art. 59L'attivita' amministrativa della Regione e' informata ai principi della democrazia…
- Art. 60Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. La legge regionale stabilisce le…
- Art. 61La legge regionale detta le norme per l'inquadramento nella Regione del personale…
- Art. 62La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di…
- Art. 63Gli uffici di componente dell'Ufficio di presidenza, di componente della Giunta e di…
- Art. 64La Regione ha autonomia finanziaria, demanio e patrimonio propri, secondo le norme della…
- Art. 65L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione e'…
- Art. 66L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere deliberato con legge regionale per…
- Art. 67Il rendiconto consuntivo e' presentato al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno…
- Art. 68La determinazione delle nuove entrate e delle nuove spese nella legge di approvazione del…
- Art. 69Con legge regionale sono emanate le norme relative alla contabilita' generale…
- Art. 70Le norme di revisione del presente Statuto sono adottate con le modalita' previste…
