Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti composte in relazione all'entita' numerica dei Gruppi, assicurando comunque la presenza di ogni Gruppo. Il voto, la composizione e le norme di funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposte e di emendamento al lavoro delle Commissioni permanenti. Le Commissioni hanno la funzione preparatoria e referente delle leggi e dei regolamenti nonche' dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio. Esse concorrono altresi', nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi regionali; allo svolgimento dell'attivita' amministrativa della Regione. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni vigilano, riferendone periodicamente al Consiglio, sull'attivita' amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, nonche' dei programmi degli enti e delle aziende dipendenti, sull'esercizio delle funzioni delegate. La Commissione bilancio e affari generali, in particolare, vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilita' generale della Regione; vigila altresi' sull'amministrazione del personale della Regione, esprime parere referente al Consiglio sulle proposte della Giunta per i bandi di concorso, sui criteri per l'assunzione del personale, sulle relative procedure e sulla nomina delle Commissioni esaminatrici. I Presidenti delle Commissioni sono eletti con le stesse modalita' e procedure fissate per l'elezione del Presidente del Consiglio. I componenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni. Le Commissioni hanno facolta' di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta nonche', previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'Amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione. Le Commissioni hanno inoltre facolta' di chiedere l'esibizione di atti e documenti, senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art20 · fonte del testo

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