La Regione esercita il controllo di legittimita' sugli atti - compresi quelli derivanti dalle funzioni da essa delegate - delle province, dei comuni e degli altri enti locali ai sensi dell'articolo 130, primo comma, della Costituzione. Il controllo di merito sugli atti degli enti locali nello svolgimento delle funzioni proprie e delegate dalla Regione e' esercitato mediante richiesta motivata di riesame ai sensi dell'articolo 130, secondo comma, della Costituzione. I controlli sono esercitati da un organo della Regione in forma decentrata mediante sezioni autonome, secondo le modalita' fissate dal Consiglio. I provvedimenti degli organi di controllo sono definitivi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art58 · fonte del testo

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