La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di rilevanza regionale, puo' con legge istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e partecipare a societa', associazioni o consorzi di enti pubblici. La legge istitutiva degli enti e aziende regionali detta i principi fondamentali della loro attivita' e organizzazione, ne regola il funzionamento e disciplina i controlli atti ad assicurare la conformita' della loro azione agli indirizzi fissati. Il Consiglio nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti e delle aziende regionali e delle societa', associazioni o consorzi ai quali partecipa, assicurando la rappresentanza della minoranza consiliare. I presidenti degli organismi la cui nomina spetta alla Regione sono eletti con le stesse modalita' e procedure fissate per l'elezione del Presidente del Consiglio. Gli amministratori degli enti e delle aziende regionali e i rappresentanti della Regione, in enti, societa', associazioni o consorzi rispondono della loro attivita' al Consiglio. Spetta al Consiglio la ratifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'approvazione dei programmi generali e di attuazione degli enti e delle aziende regionali. La legge istitutiva deve prevedere modalita' atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e dalle aziende regionali. Per gli enti che svolgono attivita' concernenti particolari settori economici e sociali la legge regionale stabilisce modalita' che garantiscano il carattere democratico degli organi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art62 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari