Indice per libri, titoli e capi
Costituzionale
Approvazione
Legge 23 gennaio 1992, n. 44
Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello statuto della regione Umbria
- Aggiornato al
- 1 febbraio 1992
- Articoli
- 86
- Versioni storiche
- 87
- Art. 1STATUTO DELLA REGIONE UMBRIA Art. 1. 1. L'Umbria e' la Regione autonoma nell'unita' della…
- Art. 2La Regione dell'Umbria comprende i territori delle attuali prov- ince di Perugia e di…
- Art. 3Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo…
- Art. 4La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che…
- Art. 5La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire…
- Art. 6La Regione riconosce l'ambiente come bene essenziale della collettivita' e ne assume la…
- Art. 7La Regione favorisce lo sviluppo di un sistema di sicurezza sociale fondato sui principi…
- Art. 8La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano il diritto di accesso…
- Art. 9La Regione riconosce nel patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico un…
- Art. 10La Regione riconosce nell'impiego culturale e sportivo del tempo libero un momento…
- Art. 11La Regione riconosce la ricerca scientifica nella sua piena autonomia come fattore…
- Art. 12La Regione riconosce la funzione sociale dell'associazionismo e ne favorisce la…
- Art. 13La Regione riconosce nel diritto dei cittadini a partecipare all'esercizio delle funzioni…
- Art. 14La Regione riconosce nel diritto alla informazione il presupposto fondamentale della…
- Art. 15La Regione ispira la propria azione al principio della collaborazione con i Comuni e le…
- Art. 16La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative proprie e quelle delegate…
- Art. 17La Regione riconosce nel lavoro una condizione di liberta' ed un diritto fondamentale…
- Art. 18La Regione favorisce l'equilibrato sviluppo dell'intero territorio regionale indirizzando…
- Art. 19La Regione assume la programmazione come metodo della propria azione e come processo…
- Art. 20La Regione attraverso il piano regionale di sviluppo e il piano urbanistico territoriale…
- Art. 21La Regione concorre a promuovere un ordinato ed equilibrato sistema della viabilita' e…
- Art. 22La Regione, nell'ambito delle politiche nazionali e comunitarie e nella rigorosa tutela…
- Art. 23La Regione riconosce il valore e la funzione dell'attivita' artigiana e ne promuove lo…
- Art. 24La Regione promuove il turismo come essenziale fattore di sviluppo economico e sociale…
- Art. 25La Regione, nel rispetto delle esigenze di conservazione, ricostituzione e valorizzazione…
- Art. 26La Regione concorre a favorire la realizzazione del diritto alla casa per tutti i…
- Art. 27L'elettorato attivo e passivo, il sistema di elezione, il numero ed i casi di…
- Art. 28I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della…
- Art. 29I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato. 2. Essi…
- Art. 30I Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di…
- Art. 31I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione…
- Art. 32La legge regionale stabilisce l'entita' ed i titoli delle indennita' ai Consiglieri…
- Art. 33La decadenza e' dichiarata dal Consiglio regionale a norma del Regolamento interno ed ha…
- Art. 34Le dimissioni da Consigliere regionale devono essere presentate per iscritto al…
- Art. 35In caso di morte, decadenza o dimissioni di un Consigliere regionale, l'Ufficio di…
- Art. 36Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza…
- Art. 37Nella prima seduta il Consiglio regionale procede all'elezione, nel proprio seno…
- Art. 38Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'assemblea, dirige i lavori e provvede…
- Art. 39Il Consiglio regionale si riunisce in seduta ordinaria in quattro sessioni annuali nei…
- Art. 40I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi. 2. L'Ufficio di Presidenza assicura…
- Art. 41Per quanto non previsto dal presente Statuto, il Consiglio delibera con la presenza della…
- Art. 42Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche eccettuati i casi previsti dal…
- Art. 43Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne…
- Art. 44Il Consiglio regionale ha l'autonomia funzionale e contabile interna necessaria al libero…
- Art. 45Il Consiglio regionale designa, con votazione segreta, i delegati della Regione…
- Art. 46Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla…
- Art. 47Il Consiglio regionale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti. Il numero e…
- Art. 48Il Consiglio regionale puo' istituire Commissioni speciali per indagini e studi e per…
- Art. 49Il Consiglio regionale puo' disporre inchieste su materie che comunque interessino la…
- Art. 50La Giunta e' composta dal Presidente e da otto membri, di cui uno con funzioni di Vice…
- Art. 51Il Consiglio regionale elegge il Presidente della Giunta nella prima seduta successiva…
- Art. 52Subito dopo l'elezione del Presidente il Consiglio regionale elegge la Giunta, a…
- Art. 53La Giunta ed il suo Presidente rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Presidente…
- Art. 54Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito ad una mozione di…
- Art. 55In caso di dimissioni del Presidente della Giunta, la permanenza in carica della Giunta…
- Art. 56Il Presidente del Consiglio regionale, cui sia stato rivolto l'invito previsto dal primo…
- Art. 57Nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o morte di un componente la Giunta, il Presidente…
- Art. 58Il Presidente della Giunta: a) rappresenta la Regione; b) promulga le leggi ed i…
- Art. 59La Giunta regionale e' responsabile dell'indirizzo politico- amministrativo della Regione…
- Art. 60La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a…
- Art. 61La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni. 2. La legge regionale determina le…
- Art. 62Gli uffici di Presidente e di componente della Giunta sono incompatibili con quello di…
- Art. 63L'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di indirizzo e…
- Art. 64Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro…
- Art. 65Ogni disegno di legge e' presentato secondo le norme del Regolamento interno all'Ufficio…
- Art. 66Il Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla approvazione, invia la legge…
- Art. 67La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni…
- Art. 68Nel caso in cui una legge regionale venga, anche parzialmente, dichiarata illegittima…
- Art. 69La legge regionale subito dopo la promulgazione e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale…
- Art. 70Le norme di attuazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono…
- Art. 71La Regione riconosce nel referendum il carattere di fondamentale istituto di democrazia e…
- Art. 72Il Presidente della Giunta regionale indice referendum popolare per deliberare…
- Art. 73L'istituzione di nuovi Comuni, anche in relazione a processi di unione e di fusione…
- Art. 74La delega di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonche'…
- Art. 75Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio…
- Art. 76Con legge regionale e' istituito l'Ufficio del difensore civico con il compito di…
- Art. 77La Regione ha un proprio demanio e patrimonio. 2. La Regione istituisce con legge i…
- Art. 78La Regione disciplina con legge il proprio servizio di tesoreria e di esattoria.
- Art. 79L'esercizio finanziario della Regione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. 2. Il…
- Art. 80Per il controllo della gestione finanziaria della Regione, il Consiglio regionale elegge…
- Art. 81Le deliberazioni per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo…
- Art. 82Gli uffici della Regione sono istituiti in base alla legge regionale. 2. Agli impieghi…
- Art. 83La legge regionale determina l'organico del personale regionale, anche in rapporto alle…
- Art. 84La Regione disciplina con legge diritti, doveri, responsabilita' e compiti dei dirigenti…
- Art. 85Il procedimento amministrativo e' disciplinato con legge regionale, che prevede…
- Art. 86Le leggi di revisione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale a maggioranza…
