1. Ogni disegno di legge e' presentato secondo le norme del Regolamento interno all'Ufficio di Presidenza che lo trasmette per l'esame alle Commissioni competenti, costituite nelle forme e nei modi di cui al Regolamento medesimo. Il disegno di legge e' approvato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Si puo' dar luogo ad un'unica votazione sul complesso della legge, nel testo approvato dalla Commissione competente, ove cio' sia richiesto dal relatore e approvato all'unanimita' dal Consiglio regionale. 2. Il Regolamento interno stabilisce i procedimenti abbreviati per disegni di legge per i quali sia dichiarata l'urgenza.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art65 · fonte del testo

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