1. Il Consiglio regionale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti. Il numero e l'organizzazione delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento interno. 2. Le Commissioni esaminano i disegni di legge, svolgono ogni attivita' preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio e concorrono, nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi regionali, allo svolgimento dell'attivita' amministrativa della Regione riservata al Consiglio regionale. 3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni esercitano le funzioni di controllo sull'operato dell'amministrazione regionale. In particolare riferiscono al Consiglio sull'attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi regionali, sul funzionamento dell'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio, del patrimonio e del personale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti ed aziende istituiti dalla Regione. 4. Le Commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, nonche', previa comunicazione alla Giunta, dei responsabili degli uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende istituite dalla Regione. Hanno inoltre facolta' di chiedere l'esibizione di atti e documenti e di effettuare verifiche sull'attivita' degli enti strumentali. 5. Non puo' essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio. 6. Le Commissioni si avvalgono della collaborazione degli uffici regionali competenti, secondo modalita' generali stabilite di intesa con la Giunta regionale. 7. Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attivita' del Consiglio e, a tal fine, procedono alla consultazione degli enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini. 8. Per l'adempimento delle proprie funzioni legislative, amministrative e di controllo, le Commissioni promuovono audizioni dei soggetti sociali ed istituzionali.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art47 · fonte del testo

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