1. La Regione favorisce lo sviluppo di un sistema di sicurezza sociale fondato sui principi dell'uguaglianza e della solidarieta' ed ispirato all'esigenza di assicurare a tutti una esistenza libera e dignitosa. 2. Tutela la salute dei cittadini in tutti i suoi aspetti, con particolare riguardo al momento della prevenzione. 3. La Regione provvede ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione mediante il servizio sanitario regionale, assicurando la partecipazione dei cittadini, degli enti locali e delle associazioni di volontariato e garantendo un adeguato livello di prestazioni.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art7 · fonte del testo

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