1. Il Presidente della Giunta regionale indice referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto amministrativo di cui all'articolo 43, quando lo richiedano non meno di 10.000 elettori aventi il diritto di elettorato attivo per il Consiglio regionale umbro, o quando lo richiedano un Consiglio provinciale o tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione della Regione, che deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale. 2. Non puo', mediante referendum, essere decisa l'abrogazione di leggi regionali tributarie e di bilancio. 3. Non puo', mediante referendum, essere decisa l'abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative. 4. E' in ogni caso escluso il referendum abrogativo su provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari. 5. Il referendum non puo' essere richiesto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei due mesi successivi l'elezione del Consiglio regionale stesso. 6. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale. 7. La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 8. L'approvazione della proposta produce il venir meno della norma o dell'atto oggetto di referendum, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione. 9. Nel caso in cui la proposta di abrogazione non sia approvata, il medesimo atto non puo' essere sottoposto nuovamente a referendum prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del referendum precedente. 10. Le consultazioni elettorali per i referendum abrogativi non possono essere indette piu' di una volta all'anno. 11. La legge regionale determina le ulteriori modalita' di attuazione del referendum, disciplinando anche, in forme che garantiscano l'imparzialita', il procedimento per la verifica della regolarita' e dell'ammissibilita' delle richieste di referendum.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art72 · fonte del testo

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