1. Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito ad una mozione di sfiducia approvata per appello nominale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. 2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e puo' contenere l'indicazione di nuovi indirizzi politico-programmatici. La mozione, sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione, deve essere posta in discussione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art54 · fonte del testo

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