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Tributario
Adesione alla convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico, adottata a Bruxelles l'11 giugno 1968, e sua esecuzione
Legge 9 ottobre 1971, n. 1104
- Aggiornato al
- 23 dicembre 1971
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 28
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE Nota bene. - I testi facenti fede sono unicamente quelli…
- Art. 2Ogni parte contraente s'impegna ad accordare l'introduzione temporanea: (a) al materiale…
- Art. 3L'introduzione temporanea del materiale scientifico, dei pezzi di ricambio e degli…
- Art. 4Ogni parte contraente puo' sospendere, del tutto o in parte, gli obblighi assunti in base…
- Art. 5Ogni parte contraente si impegna, ogni qualvolta lo ritenga possibile, a non esigere un…
- Art. 6- Il materiale scientifico di cui e' stata concessa l'introduzione temporanea dovra'…
- Art. 7La riesportazione del materiale scientifico in importazione temporanea potra' effettuarsi…
- Art. 8Il materiale scientifico in importazione temporanea potra' avere una destinazione diversa…
- Art. 9In caso di incidente debitamente accertato, nonostante l'obbligo della riesportazione…
- Art. 10Le disposizioni previste all'art. 9 si applicheranno anche ai pezzi che sono stati…
- Art. 11Le disposizioni degli articoli da 6 a 9 si applicheranno anche ai pezzi di ricambio e…
- Art. 12- Ogni parte contraente dovra' ridurre al minimo le formalita' doganali relative alle…
- Art. 13Le disposizioni della presente Convenzione contemplano il minimo delle facilitazioni e…
- Art. 14Ai fini della presente Convenzione, i territori delle parti contraenti che formano una…
- Art. 15Le disposizioni della presente Convenzione non ostacoleranno l'applicazione di divieti o…
- Art. 16Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, qualsiasi…
- Art. 17- Le parti contraenti si riuniranno, qualora sia necessario, per esaminare le condizioni…
- Art. 18- Ogni controversia fra le parti contraenti relativa all'interpretazione o…
- Art. 19- Ogni Stato membro del Consiglio e ogni Stato membro delle Nazioni Unite o delle sue…
- Art. 20- La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data in cui almeno cinque…
- Art. 21- La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. Tuttavia, ogni parte…
- Art. 22- Le parti contraenti, riunite secondo le condizioni previste all'art. 17 summenzionato…
- Art. 23- Ogni Stato potra', all'atto della firma senza riserva di ratifica, o all'atto del…
- Art. 24Non sara' ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.
- Art. 25Il Segretario generale del Consiglio notifichera' a tutte le parti contraenti, agli altri…
- Art. 26Ai sensi dell'art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sara'…
