[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]Nota bene. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.

[3]Convenzione doganale sulla importazione temporanea di materiale scientifico

[4]PREAMBOLO

[5]Le Parti Contraenti della presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di Cooperazione Doganale con l'ausilio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO); Considerato che lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'insegnamento costituisce un fattore determinante di progresso economico e sociale; Ritenendo che l'adozione di facilitazioni generali per l'importazione temporanea in esenzione di diritti e tasse del materiale destinato alla ricerca scientifica o all'insegnamento possa contribuire efficacemente a tale scopo; Hanno convenuto quanto segue:

[6]Art. 1.

[7]Ai fini della presente Convenzione: (a) per "materiale scientifico" si intendono: gli strumenti, gli apparecchi, i macchinari ed i loro accessori che vengono utilizzati ai fini della ricerca scientifica o dell'insegnamento; (b) per "diritti e tasse di importazione" si intendono i diritti doganali e tutti gli altri tributi, tasse, o altre imposizioni che vengono riscosse all'importazione o in occasione dell'importazione di merci, eccettuate le tasse e le altre imposizioni il cui ammontare e' limitato al costo approssimativo dei servizi resi; (c) per "introduzione temporanea" si intende l'importazione temporanea in esenzione di diritti e tasse di - importazione, senza proibizioni ne' restituzioni all'importazione a condizione di riesportazione; (d) per "enti approvati" si intendono gli istituti scientifici od educativi pubblici o privati, il cui fine sia essenzialmente non di lucro, abilitati dalle competenti autorita' del paese d'importazione a ricevere il materiale scientifico in introduzione temporanea; (e) per "ratifica" si intende la ratifica propriamente detta, l'accettazione o l'approvazione; (f) per "Consiglio" si intende l'organizzazione istituita dalla Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione Doganale adottata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art1 · fonte del testo

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