1. - Le parti contraenti, riunite secondo le condizioni previste all'art. 17 summenzionato, potranno proporre degli emendamenti alla presente Convenzione. 2. - Il testo di ogni emendamento cosi' proposto sara' comunicato dal Segretario generale del Consiglio a tutte le parti contraenti, a tutti gli altri Stati firmatari, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO). 3. - Entro un termine di sei mesi a partire dalla data della comunicazione relativa all'emendamento proposto, ogni parte contraente potra' segnalare al Segretario generale del Consiglio: (a) sia eventuali obiezioni all'emendamento proposto; (b) sia che, nonostante l'intenzione di accettare l'emendamento proposto, le condizioni indispensabili per tale accettazione non sono ancora soddisfatte nel paese di cui si tratta. 4. - Fintanto che una parte contraente che abbia inviato la comunicazione prevista al precedente paragrafo 3 (b) del presente articolo, non avra' notificato al Segretario generale la propria accettazione, essa potra' entro nove mesi a partire dalla scadenza del termine di sei mesi previsto, al paragrafo 3 del presente articolo, presentare una obiezione all'emendamento proposto. 5. - Qualora una obiezione all'emendamento proposto venga formulata alle condizioni previste dai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l'emendamento sara' ritenuto come non accettato e restera' privo di efficacia. 6. - Qualora non venga formulata nessuna obiezione all'emendamento proposto secondo le condizioni previste ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l'emendamento sara' ritenuto accettato alla data seguente: (a) nel caso che nessuna parte contraente abbia inviato alcuna comunicazione ai sensi del paragrafo 3 (b) del presente articolo, alla scadenza del periodo di sei mesi citato al paragrafo 3; (b) nel caso che una o piu' parti contraenti abbiano inviato una comunicazione ai sensi del paragrafo 3 (b) del presente articolo, alla piu' vicina delle due date seguenti: (i) data in cui tutte le parti contraenti che abbiano inviato tale comunicazione avranno notificato al Segretario generale del Consiglio la loro accettazione dell'emendamento proposto; tale data dovra' tuttavia riportarsi alla scadenza del periodo di sei mesi considerato al paragrafo 3 del presente articolo se tutte le accettazioni saranno state notificate prima di tale scadenza; (ii) la data di scadenza del periodo di nove mesi citato al paragrafo 4 del presente articolo. 7. - Ogni emendamento considerato accettato entrera' in vigore sei mesi dopo la data in cui verra' considerato accettato. 8. - Il Segretario generale del Consiglio notifichera', nel piu' breve tempo possibile, a tutte le parti contraenti ed agli altri Stati firmatari, tutte le obiezioni formulate in conformita' del paragrafo 3 (a) del presente articolo, nonche' tutte le comunicazioni inviate in base al paragrafo 3 (b) del presente articolo. Egli segnalera' inoltre a tutte le parti contraenti e agli altri Stati firmatari se la o le parti contraenti che avranno inviato tale comunicazione sollevano obiezioni all'emendamento proposto o lo accettano. 9. - Si riterra' che ogni Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca, abbia accettato gli emendamenti entrati in vigore alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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