1. - Ogni parte contraente dovra' ridurre al minimo le formalita' doganali relative alle facilitazioni previste dalla presente Convenzione e provvedera' a pubblicare, nel piu' breve tempo possibile, tutte le disposizioni regolanti tali formalita'. 2. - All'entrata ed all'uscita, le operazioni di controllo e di sdoganamento del materiale scientifico saranno, per quanto possibile ed opportuno, effettuate nel luogo ove il materiale dovra' essere utilizzato.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art12 · fonte del testo

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