1. - Le parti contraenti si riuniranno, qualora sia necessario, per esaminare le condizioni nelle quali la presente Convenzione verra' applicata e, in particolare, individuare i provvedimenti adeguati ad assicurare la uniformita' della sua interpretazione ed applicazione. 2. - Tali riunioni saranno indette dal Segretario generale del Consiglio, su richiesta di una parte contraente e, salvo decisione contraria delle parti, contraenti, tali riunioni avranno luogo presso la sede del Consiglio. 3. - Le parti contraenti formuleranno il regolamento interno delle loro riunioni. Le decisioni delle parti contraenti verranno adottate a maggioranza dei due terzi dei presenti partecipanti alla votazione. 4. - Le parti contraenti non potranno pronunciarsi validamente su una questione se piu' della meta' di esse non sara' presente.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art17 · fonte del testo

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