L'introduzione temporanea del materiale scientifico, dei pezzi di ricambio e degli strumenti puo' essere subordinata alle seguenti condizioni: (a) che essi siano importati da enti autorizzati ed utilizzati sotto il controllo e la responsabilita' di detti enti; (b) che siano utilizzati, nei paesi ove sono importati, per scopi non commerciali; (c) che siano importati in numero ragionevole, tenuto conto della loro destinazione; (d) che siano chiaramente identificabili al momento della riesportazione; (e) che restino durante la permanenza nel paese l'importazione, di proprieta' di una persona fisica domiciliata all'estero o di una persona giuridica avente sede all'estero.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art3 · fonte del testo

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