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Ogni procuratore o avvocato e' tenuto a corrispondere, mediante l'applicazione di apposita marca, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali un contributo di lire 3000 in qualsiasi procedimento in cui interviene davanti all'autorita' amministrativa, anche in sede disciplinare. Ogni procuratore o avvocato e' tenuto a corrispondere altresi' un contributo di lire 3000 per qualsiasi decisione emessa da autorita' amministrativa anche in sede giurisdizionale. Per i procedimenti in materia mineraria e doganale il contributo di cui al comma precedente relativo alle decisioni emesse dall'autorita' amministrativa, anche in sede giurisdizionale, e' di L. 15.000. I contributi previsti dal presente articolo non si applicano nei casi contemplati dalla legge 12 maggio 1968, n. 410, e dai successivi articoli 11 e 12 della presente legge.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 14 agosto 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;991~art7 · fonte del testo

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