DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' alle disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo. 2.Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Polonia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Polonia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 3.Per quanto concerne la Polonia:

  • a)se un residente della Polonia riceve redditi che in conformita' delle disposizioni del presente Accordo sono imponibili in Italia, la Polonia puo', fatte salve le disposizioni dei sottoparagrafi b) e c) del presente paragrafo, esentare da imposta detti redditi.
  • b)Se un residente della Polonia riceve redditi che, in conformita' delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 del presente Accordo sono imponibili in Italia, la Polonia puo' portare in deduzione dell'imposta sul reddito di detto residente un ammontare pari all'imposta pagata in Italia. Tale deduzione, tuttavia, non potra' eccedere la frazione di imposta, calcolata prima di operare la deduzione, corrispondente al reddito ricevuto dall'Italia.
  • c)Se, in conformita' ad una disposizione dell'Accordo, il reddito derivante ad un residente della Polonia e' esente da imposta in Polonia, la Polonia, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sul reddito residuo di tale residente, puo' applicare l'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicabile se il reddito esentato non fosse stato esentato.

Testo vigente dal 20 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;97~accordo-art23 · fonte del testo

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