Art. 44 — Partecipazione dei comuni all'accertamento

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((I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo. Gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi:

  • 1)entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2;
  • 2)entro il 1 luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio relative a persone fisiche, nonche' quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, puo' segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando a tal fine dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma puo' inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile o fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale e' immediatamente esecutiva)). Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente. Decorso il termine di quarantacinque giorni di cui al terzo comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso. Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento dell'imponibile gia' determinato.

Testo in vigore dal 17 aprile 1977 al 28 aprile 1980

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1977

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 17 aprile 1977. 12 parole tolte, 88 parole aggiunte in 2 capoversi.

1) entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 2;

2) entro il 1 luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o tolto: d'ufficio aggiunto: di ufficio relative a persone fisiche, tolto: fatta eccezione per gli aggiunto: nonche' quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma tolto: dell'art. 43 aggiunto: dell'articolo 43. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, puo' segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando a tal fine dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del tolto: comma precedente puo' aggiunto: secondo comma puo' inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile tolto: e aggiunto: o fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art44 · fonte del testo

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